Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'enunciazione" sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art18 · fonte del testo