All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo". Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art15 · fonte del testo