L'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal seguente: "ART. 68. - (Uffici di sorveglianza). - 1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art20 · fonte del testo