Dopo l'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente: "ART. 14-ter. - (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. 3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    La non prevista partecipazione personale dell'interessato nel procedimento sul reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sulla esclusione del computo del tempo trascorso in permesso premio nella durata della pena detentiva, non preclude il diritto di difesa dell'interessato, il quale può, ove lo ritenga, presentare proprie memorie e, del resto, una tale disciplina delle modalità di esercizio del diritto di difesa non appare manifestamente irrazionale in considerazione della particolare natura dei permessi premio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 ter terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

    Art. 53-bis Ordinamento penitenziario · Art. 17 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art2 · fonte del testo