Dopo l'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "ART. 41-bis. - (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto". L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' conseguentemente abrogato.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art10 · fonte del testo