Art. 6 — Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 14 giugno 1990

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-07;145~art6 · fonte del testo