L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e' sostituito dal seguente: "Nei bambini ciascuna dose e' eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale".

Testo vigente dal 2 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;166~art2 · fonte del testo