1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "puo' essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere sentito". All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e, se opportuno, anche di eta' inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento". All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se opportuno," sono sostituite dalle seguenti: ", in considerazione della loro capacita' di discernimento,".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art32 · fonte del testo