Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilita'»;
  • b)all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
  • c)all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

Testo vigente dal 12 aprile 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;39~art3 · fonte del testo