Il terzo comma dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art13 · fonte del testo