L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Testo vigente dal 20 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-01-10;6~art2 · fonte del testo