[1]All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1".

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1978

[4]LEONE

[5]ANDREOTTI - STAMMATI

[6]Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Testo vigente dal 24 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-16;11~artunico · fonte del testo