Il primo comma dell'articolo 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata al Ministero della sanita', alle regioni, alle autorita' sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza".

Testo vigente dal 12 agosto 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;329~art9 · fonte del testo