L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La denominazione 'birra' o 'birra normale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici. 2. La denominazione 'birra speciale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici. 3. La denominazione 'birra doppio malto' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici. 4. La denominazione 'birra analcolica' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto".

Testo vigente dal 26 aprile 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-17;141~art2 · fonte del testo