Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882, e' sostituito dal seguente: "2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:

  • a)diploma di composizione;
  • b)diploma per strumentazione per banda;
  • c)diploma di canto corale;
  • d)licenza di compimento medio di composizione;
  • e)licenza di compimento inferiore di composizione".

Testo vigente dal 11 agosto 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;450~art2 · fonte del testo