Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle societa' cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione. Restano valide le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Testo vigente dal 5 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;207~art2 · fonte del testo