Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelli di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1 gennaio Le societa' e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;694~art7 · fonte del testo