Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".

Testo vigente dal 26 aprile 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-04-20;142~art3 · fonte del testo