Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo articolo 25; secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art24 · fonte del testo