L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art26 · fonte del testo