Art. 94 — Usurpazione

L'articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art94 · fonte del testo