Art. 11 — Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte di cassazione

10 massime che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 10 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 159/1994

    Parametro
    21 aprile 1994

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale dell'art. 29, comma secondo, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della regione siciliana), sollevata, in riferimento agli ar…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 11 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art11 · fonte del testo