Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente: «Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale».

Testo vigente dal 12 aprile 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-03-22;38~art2 · fonte del testo