Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1 gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 2 febbraio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-16;16~art5 · fonte del testo