All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi". All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: "c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)". All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-01;63~art1 · fonte del testo