All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
  • b)al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;
  • c)al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,»;
  • d)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
  • e)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravita'».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art14 · fonte del testo