Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilita' Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. 2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata»;
  • b)all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art20 · fonte del testo