All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni";
  • b)dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: "Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa totale. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale";
  • c)al sesto comma, dopo le parole: "i consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "e circoscrizionali".

Testo vigente dal 26 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;271~art11 · fonte del testo