I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417. I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;1031~art1 · fonte del testo