Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi gia' in esercizio, il Governo del Re e' autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabiliti.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art55 · fonte del testo