[1]Dopo il 2° capoverso dell'art. 4 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e' aggiunta la seguente disposizione:

[2]«Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile puo' sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la Giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la Giunta omologhi qualsiasi transazione. La Giunta, anche dopo aver sentito il parere del Consiglio della Cassa ademprivile, puo' chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovra' sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse».

[3](Il resto identico).

Testo vigente dal 7 agosto 1907

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art26 · fonte del testo