Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.

Testo vigente dal 28 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art7 · fonte del testo