[1]Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.

[2]La presente legge, costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 novembre 1971

[4]SARAGAT

[5]COLOMBO - DE MARTINO - TAVIANI - RUSSO - GATTO - RIPAMONTI - LUPIS - GASPARI - MORO - RESTIVO - GIOLITTI - PRETI - FERRARI-AGGRADI - TANASSI - MISASI - LAURICELLA - NATALI - VIGLIANESI - BOSCO - GAVA - DONAT-CATTIN - ZAGARI - ATTAGUILE - PICCOLI - MARIOTTI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art66 · fonte del testo