Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e' immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa. L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;412~art1 · fonte del testo