Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori. I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario. Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale. Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

Testo vigente dal 30 giugno 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art2 · fonte del testo