Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "dell'anno" sono sostituite con le parole: "del semestre". Al primo comma, n. 4, le parole: "se non hanno espressamente dichiarato, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti" sono soppresse. Al quarto comma, ove e' detto: "ogni tre mesi", la parola: "tre" e' sostituita dalla parola: "sei".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art20 · fonte del testo