[1]ALLEGATO

[2]Disposizioni sulle competenze accessorie

[3]Art. 1. (Applicazione di norme comuni)

[4]Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennita' di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato. Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art1 · fonte del testo