Art. 11 — Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi

A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Dal 1 gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art11 · fonte del testo