Il testo dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "L'acquisto da parte del Museo della scienza e della tecnica, "Leonardo da Vinci" di beni immobili o la accettazione di donazioni, eredita' o legati, sono autorizzati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, osservate le disposizioni stabilite nel Codice civile e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari. La relativa autorizzazione e' concessa su conforme proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente".

Testo vigente dal 16 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-21;95~art6 · fonte del testo