Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 446/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), (recte lett. d), nel testo modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977, n. 114) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 32 e…

    Art. 10 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 5 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art10 · fonte del testo