Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art13 · fonte del testo