E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe. I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.

Testo vigente dal 14 maggio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430~art2 · fonte del testo