Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio nazionale del notariato, alla data che sara' fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art23 · fonte del testo