Art. 20
Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, numero 1098, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1949
Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, numero 1098, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1949
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art20 · fonte del testo
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