Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui ai primo comma sono stabiliti con le modalita' previste dall'articolo 10 della presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art87 · fonte del testo