Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e' sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente alla ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, e' ridotta di quarantasette unita'. I posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti in aggiunta alle normali vacanze createsi nell'anno 1990. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 20 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;263~art1 · fonte del testo