L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, e' sostituito dal seguente: "La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado".

Testo vigente dal 31 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-25;621~artunico · fonte del testo