Nell'art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: "da approvare con decreto" e' sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione". Al personale contemplato nell'art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalita' e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 22 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;185~art7 · fonte del testo