Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva".

Testo vigente dal 20 luglio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-07-16;452~art3 · fonte del testo