Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovra' essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici; semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovra' essere concessa apposita licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto capoverso dell'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;904~art2 · fonte del testo